02 – Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica [1954]
[wc-ps]
A distanza di oltre cinquant’anni da quando fu scritto, il volume di Piero Bellini sulle Relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, inaugura la Collana annessa alla nuova Rivista Diritto e religioni, per l’importanza e l’attualità che ancor oggi rappresenta per tutta la dottrina canonistica ed ecclesiasticistica. Il lavoro ha una coerenza, una linearità e un’onestà esemplari, ed è svolto con una logica stringente, su un aspetto centrale per un giurista di formazione laica, che pone in rapporto il diritto canonico con il diritto dello Stato, su un piano di teoria generale del diritto.
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04 – Diritto privato globale, Objective Pluralism e libertà di religione
[wc-ps]
Lo studio esamina il Value Pluralism, secondo la tesi dell’Objective Pluralism, come carattere del globalismo nel diritto privato, ed evidenzia la sua idoneità a mutare lo statuto ontologico dell’ordine giuridico, a rendersi cioè, precipuamente mercé il carattere della Incommensurability, un Complexity Maker. Muovendo dagli elementi teorici rintracciati in capo alla formulazione della General System Theory, si esaminano i motivi che inducono alla falsificazione del paradigma dominante di homo oeconomicus e dei relativi elementi riassunti attorno alle nozioni di Rationality e di Knowledge ed inoltre, nel diritto dei soggetti, all’adozione entro la tradizione della Rule of Law (‘what the law ought to be’), dei parametri ordinanti del ‘True’ Individual e di Regola Universalizzabile secondo l’Evolutionary Approach to Law. Si ripercorrono i caratteri ontologici del valore nella prospettiva del- l’Objective Pluralism, focalizzando i problemi giuridici che ne derivano e le potenziali incompatibilità regolative e predittive, rilevabili presso taluni approcci, in ordine all’assunzione ed all’applicazione del Valore nella fattispecie regolativa di diritto privato. La complessità, come carattere ontologico dell’ordine giuridico prodotto dal Value Pluralism e dalla Incommensurability, delinea quindi il terreno giustificativo e la Ratio esclusiva della Regola Universalizzabile, secondo l’Evolutionary Approach to Law, ai fini della Governance del diritto privato globale. La libertà di religione è esaminata lungo talune situazioni giuridiche soggettive ed alcuni atti individuali di esercizio dedotti come espressione del relativo diritto, essa viene eletta come ambito di corroborazione posta la sua collocazione fra i diritti c.d. fondamentali degli ordinamenti occidentali in pari tempo all’orizzonte metodologico derivabile dal Value Pluralism. Alla luce dei criteri risolutivi e degli elementi critici già individuati, questo studio esamina il nucleo teorico di alcune regole giuridiche del diritto anglosassone, specie nordamericano, in quanto la presenza di innumerevoli appartenenze religiose, il riconoscimento giuridico al più alto grado gerarchico della libertà di religione nel contemporaneo e diffuso riconoscimento del Value Pluralism, paiono costituire tale area giuridica come un ‘laboratorio’ ideale per la scienza giusprivatistica quanto all’applicazione ed all’elaborazione di regole giuridiche concernenti i c.d. diritti fondamentali. La corroborazione si sviluppa sulla compatibilità ordinante di siffatte regole, quanto agli interrogativi concernenti la qualità ed i limiti dei diritti individuali ascrivibili alla libertà di religione ed i loro conflitti con altri diritti e posizioni giuridiche riconosciuti come ‘fondamentali’ negli ordinamenti giuridici contemporanei.
05 – La Chiesa e l’Europa
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Il convegno su “La Chiesa e l’Europa” si giustifica con la necessità
di evidenziare le nostre radici di cittadini europei in un periodo di
tempo nel quale si assiste al tentativo di ignorare tali radici o di negarle
in toto, quasi che la storia europea prenda avvio solo dall’Illuminismo
e dalla rivoluzione dell’ottantanove, assegnando a tutto il
precedente, lungo periodo, una qualifica fortemente negativa in quanto
caratterizzata dalla presenza cristiano-cattolica.
Urgono alcune precisazioni, per quanto sommarie. La negatività
della predominanza cristiano-cattolica, soprattutto nel campo politico,
non ha impedito, anzi ha favorito il fiorire di una civiltà immensa
della quale dobbiamo essere fieri, paronabile solo a quella grecoellenistica.
In secondo luogo, non possiamo valutare negativamente
quel lungo periodo storico, imponendo come metro di giudizio il
nostro attuale modo di pensare e la nostra sensibilità, partendo dalla
considerazione che oggi possiamo godere di garanzie e di diritti, i
quali, non presenti nel passato cristiano, lo qualificano di conseguenza,
negativamente. Io penso invece che la maturazione dei diritti e
delle garanzie delle quali godiamo, si sarebbe comunque verificata
come progressivo sviluppo dell’umanità, come affinamento della sensibilità
dell’uomo, sia in presenza, sia in assenza del cristianesimo.
Credo, anzi, che la presenza del cristianesimo abbia facilitato tale
processo di maturazione e di sviluppo, quanto meno come reazione
fortissima alla onnipresenza cristiana.
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06 – Il danno da uccisione di religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano
[wc-ps]
In generale, “il principio della riparazione integrale dell’insieme
dei danni ha come corollario il risarcimento completo di ciascuno di
essi” 1, e, a proposito della famiglia della vittima, si parla di ‘danno di
terzi’ 2.
La Cour de Cassation ha, per lungo tempo, mostrato, nello stesso
tempo, un orientamento restrittivo, sostenuto dalle Sezioni di diritto
del lavoro e di diritto sociale, uno estensivo, della seconda Sezione
civile, ed anche uno intermedio, della Sezione penale.
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07 – La tradizione dottrinale nel diritto ecclestiastico
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Vengono raccolti in questo volumetto una serie di saggi sulla tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico italiano, pubblicati nel corso degli anni in varie Riviste, volti a definirne l’oggetto e il suo sviluppo storico. In particolare, si fa riferimento ai contributi di Ruffini, Simoncelli, Coviello, Condorelli, De Luca, Bellini, Catalano e Dossetti, ai problemi didattici delle discipline ecclesiasticistiche e alle relative polemiche dottrinali, con riferimento anche ai contributi canonistici più recenti.
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10 – Le chiese e gli ordinamenti giuridici
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A fronte del ruolo sempre più incisivo delle confessioni religiose nel mutato scenario delle relazioni tra i popoli, il diritto internazionale non ha ancora definito in modo soddisfacente, sotto il profilo formale, le coordinate, all’interno delle quali questa attività si sviluppa. Il volume prende le mosse dalla ricostruzione dei termini nei quali il problema si pose per la Santa Sede all’indomani della debellatio dello Stato pontificio nel 1870, per giungere ad analizzare la posizione delle confessioni religiose a livello internazionale, e coglierne la compatibilità con categorie giuridiche, quali la soggettività o l’ordinamento.
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11 – Atti del convegno di Ferrara
[wc-ps]
Sono riunite in questo volume alcune relazioni e comunicazioni
presentate al convegno svoltosi nell’Aula magna del Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Ferrara nei giorni 26-27 ottobre
2007 sul tema: “La Carta e la Corte”. I problemi da trattare avevano
ad oggetto la tutela penale del fatto religioso presente nel Codice
Rocco in rapporto sia alla Carta costituzionale, sia alle interpretazioni
proposte e imposte negli ultimi trenta anni dalla Corte costituzionale.
La pluralità e le diversità delle opinioni sono state l’alimento vitale del
dibattito e la giustificazione del convegno stesso a dimostrazione della
perdurante attualità della materia ecclesiasticistica e della centralità
in Italia del fatto religioso nelle sue varie articolazioni.
Nella speranza di avere, sia pure limitatamente, contribuito ad
alimentare lo studio e il dibattito su alcuni dei più sensibili temi legati
alle materie ecclesiasticistiche, il curatore ringrazia chi ha voluto contribuire
scientificamente con i propri scritti e chi ha voluto contribuire
economicamente per la realizzazione del convegno
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12 – I ministri di culto in Italia
[wc-ps]
La nuova configurazione religiosa della società italiana, contrassegnata dalla forte espansione dell’Islam e dalla diffusione di culti e credenze al confine tra religione e psicologia, ha inevitabilmente inciso sull’interpretazione delle categorie giuridiche collegate al fenomeno religioso. Se la dottrina e la giurisprudenza si erano già imbattute nei problemi legati alla mancanza di una nozione di confessione religiosa, un certo disorientamento si è registrato allorché si è ritenuto di dover ripensare, anche per attribuirle un contenuto giuridico definito, alla figura dei ministri di culto che, nel panorama religioso sempre più complesso che caratterizza la realtà sociale, è apparsa eccessivamente sfuggente. Il volume, partendo dall’analisi del dato normativo, propone una ridefinizione della nozione di ministro di culto, mettendone in rilievo l’importanza nell’attuale dinamica dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
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13 – La chiesa in Italia oggi
[wc-ps]
Sono riunite in questo volume relazioni e comunicazioni presentate al convegno svoltosi nell’Aula magna del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Ferrara nei giorni 16-17 ottobre 2009 sul tema: “La Chiesa in Italia: oggi”. I problemi da trattare avevano ad oggetto il rapporto tra la Chiesa e la politica, la Chiesa e il sociale, la Chiesa e l’economia, la Chiesa e il diritto. Tali problematiche sono state analizzate partendo dall’inquadramento storico-teologico, supportato dalle varie interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali proposte e imposte a partire dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La pluralità e le diversità delle opinioni sono state l’alimento coadiuvante del dibattito nonché motivo di ulteriore esplicazione dei concetti espressi dai vari Autori a dimostrazione della perdurante attualità della materia ecclesiasticistica e della imprescindibilità in Italia del fatto religioso nelle sue varie articolazioni. Nella speranza di avere, sia pure limitatamente, contribuito ad alimentare lo studio e il dibattito su alcuni dei più sensibili temi legati alle materie ecclesiasticistiche, il curatore ringrazia chi ha voluto contribuire scientificamente con i propri scritti e chi ha voluto contribuire economicamente per la realizzazione del convegno. Un particolare ringraziamento va indirizzato alla dottoressa Federica Tapparello per il suo contributo alla realizzazione del convegno, sia durante il suo svolgimento, sia successivamente per la realizzazione degli atti.
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14 – Rileggere i Maestri
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Il volume raccoglie gli atti del Convegno tenutosi a Napoli dal 14 al 16 novembre 2005 a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Alle relazioni iniziali, divise per sezioni, si aggiungono alcune comunicazioni che danno la misura della vivacità del dibattito.
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15 – Il riformismo legislativo in diritto ecclasiastico e canonico
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I mutamenti legislativi nell’ambito del diritto ecclesiastico e canonico si sono succeduti con un’intensità che in pochi altri settori della scienza giuridica era possibile riscontrare, per cui non possono essere presi in considerazione in una dimensione prevalentemente storica, ma sono espressione, quanto mai attuale e positiva, della vita del diritto. Nel corso di un secolo, due Codici di diritto canonico, oltre alle Costituzioni e Decreti del Concilio Vaticano II, due Concordati, nel 1929 e nel 1984, una nuova Costituzione, quella del 1948 e la riforma del 2001, e continui mutamenti nell’ambito del diritto comune rendono necessari un diverso assetto delle fonti e una rivalutazione della dinamica concordataria e dei problemi di diritto internazionale ecclesiastico, in modo da poterne definire nuovamente l’oggetto.
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16 – Per una rilettura del concetto di tolleranza
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Il titolo di questo libro avrebbe anche potuto essere “Sull’inattualità della tolleranza” per esprimere la forza di un concetto che, col tempo, è stato considerato inadeguato a rappresentare la frammentazione e la differenziazione culturale e religiosa che ha preso progressivamente piede in Occidente. I concetti, però, come la vita, non si distruggono né periscono, tutt’al più si trasformano. L’idea base di questa ricerca è che il principio di tolleranza possa ancora contribuire a gettare la luce della ragione riflessiva e autocritica su alcuni lati oscuri di quel “ritorno alle religioni” che contraddistingue le democrazie contemporanee.
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17 – Scritti in onore di Franco Bolognini
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Un volume di studi dedicati a un amico e collega nel momento in cui si accinge ad andare in pensione, non costituisce solo un omaggio affettuoso e una testimonianza di stima e considerazione per quanto ha fatto, serve anche ad esorcizzare il tempo che è inesorabilmente trascorso, ad illudersi che chi svolge un lavoro intellettuale può sempre continuare a farlo indipendentemente dai limiti di età. Ciò è vero se si conservano lo spirito iniziale, l’interesse e le forze, se queste continuano a sostenerti e non siano venute meno.
Questa monografia prosegue solo in parte – negli ultimi capitoli – quella sulla Legazia Apostolica con la quale, a soli ventiquattro anni, Catalano aveva brillantemente esordito sul piano scientifico dando prova dei suoi interessi storici che anticipavano quelli giuridici (libertà religiosa, problematica dei concordati, art. 7 Cost. etc.) di poco successivi. Sono studi ai quali Catalano resterà legato per tutta la vita (la Legazia verrà ristampata nel 1973, unitamente ad un articolo sulle sue origini – 1088-1178 ) e che continuerà a coltivare.
Il volume del 1954-55 è pubblicato negli Atti dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo, città dove Catalano, dopo un breve periodo catanese, inizierà il proprio insegnamento, prima come incaricato di Esegesi delle fonti del diritto italiano e poi, come ordinario di diritto ecclesiastico, per oltre un trentennio, prima di concludere la sua carriera alla Sapienza in Roma. A Palermo lo aveva voluto il Prof. Camillo Giardina, del quale Catalano era stato discepolo a Messina, che aveva costituito anche il tramite per questa pubblicazione, dal momento che gli Studi pubblicati dall’Accademia dovevano essere presentati da un Socio.
Catalano aveva ampliato di molto le sue ricerche recandosi in Spagna, per consultare l’Archivio generale di Simancas, l’Archivio storico-nazionale e i fondi della biblioteca nazionale di Madrid, oltre a quelli delle biblioteche di Messina e di Palermo e l’Archivio Vaticano, per cui riteneva che meritassero una considerazione ancora maggiore di quella riservata alla Legazia Apostolica, edita nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza di Catania. Non fu così per diverse ragioni. Da un lato lo studio aveva avuto una scarsa diffusione, dal momento che era difficile rinvenire gli Atti di un’Accademia di Storia Patria, come quella di Palermo, che si interessava prevalentemente di storia della Sicilia; in secondo luogo il lavoro era pieno di refusi tipografici al punto che fu necessario aggiungere un lungo elenco di errata-corrige; ma soprattutto perché sembrò che Catalano volesse solo proseguire i suoi studi sulla Legazia che potevano considerarsi ben definiti nonostante avessero trattato delle ultime vicende e, in particolare, della controversia liparitana.
Catalano se ne curava poco. Riteneva che la vita e la fortuna di un libro fosse indipendente dal luogo e dai tipi di edizione; che gli errori tipografici, incontestabili, avrebbero potuto essere corretti in una seconda edizione; e che quanto aveva fatto, sia per le ulteriori ricerche compiute che per la diversità dell’argomento – poiché quest’ultimo riguardava le controversie giurisdizionali tra Filippo II e Gregorio XIII anche nei domini italiani del Re spagnolo diversi dalla Sicilia come Milano e Napoli – meritasse una diversa attenzione. Aveva sicuramente ragione sul piano scientifico come prova il fatto stesso che uno dei suoi allievi più giovani, Fabio Vecchi, abbia trattato recentemente tali tipi di controversie con riferimento al Portogallo in un volume di oltre seicentocinquanta pagine.
Se c’è un insegnamento di Catalano del quale noi allievi abbiamo fatto tesoro è che il diritto – in particolare il diritto ecclesiastico – non è una mera costruzione logica ma trae la sua linfa vitale dalle vicende storiche. La verifica quindi è duplice, normativa e storica, e questo rende quasi impossibile un’erronea valutazione perché ciò che non convince sul piano giuridico non può trovare riscontro su quello storico, e quanto non si comprende su quello storico non può trovare giustificazione su quello giuridico.
Non è stato l’unico insegnamento di Catalano, che guardava tutto con un distacco – certamente storico – che gli consentiva un giudizio più equanime. Catalano è sempre stato compreso più dagli storici che dai giuristi, nonostante fosse capace di finissime analisi in tal campo, che però forse gli interessavano meno perché le considerava frutto solo di capacità logiche ma non sempre vicine alla realtà.
Non aggiungo altro a quanto può trarsi dalla stessa introduzione di Catalano o da un’analisi di tipo storiografico, anche per non togliere a chi volesse leggere il lavoro il gusto della scoperta, come lui avrebbe desiderato. Pur non essendo un liberale Catalano è stato un uomo libero nei giudizi e nella vita non volendo nulla per sè. Ed è questa astrattezza e questo distacco, che mai più ho ritrovato, a mancarmi della sua persona.
A cura di Mario Tedeschi
(Ristampa anastatica)
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19 – Controversie giuridizionali nel Portogallo del primo quarto del XVII secolo
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L’indagine storiografica persevera in un’ingiustificata disattenzione attorno alla vicenda giuridica nel Regno di Portogallo ed Algarve nonostante sia teatro – ne è prova la quadruplice codificazione regia – di straordinari momenti dell’esperienza del diritto moderno.
A tali dinamiche di trasformazione non si sottraggono i rapporti Stato-Chiesa ed i rispettivi fori nella burrasca giurisdizionalista del Seicento. Il confronto serrato che oppone Nunzi e Collettori apostolici al Principe filippino e ai suoi ministri dà vita ad un giurisdizionalismo sui generis, ben diverso dai coevi modelli europei. Fatto salvo il foro episcopale, i tribunali ecclesiastici del post-tridentino, l’inquisitoriale e dell’ius fisci, perdono d’importanza perché la stirpe atlantica di Ulisse onora la tradizione del diritto patrio, lo “estylo do Reino”, corroborato da portentosi giuristi regalisti e da una vitalissima giurisprudenza.
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20 – Controversie giuridizionali tra Chiesa e Stato nell’età di Gregorio XIII e Filippo II (1578 – 1581)
[wc-ps]
La decisione di ristampare questo studio, da sempre quasi introvabile,
non è solo mia ma dello stesso Autore che ne aveva preparato
un’edizione nel 2007, avvalendosi della fattiva collaborazione
di Saverio Di Bella. È da lui che ho ricevuto la copia corretta del
lavoro per cui a me spetta solo il compito di rispettare la volontà del
Maestro e di avvalermi delle sue indicazioni manoscritte a margine,
curando questa seconda edizione e facendo in modo che venga alla
luce nel primo anniversario della sua scomparsa. Spero così che il
legame con il Maestro non si interrompa e di onorarne la memoria.
Questa monografia prosegue solo in parte – negli ultimi capitoli
– quella sulla Legazia Apostolica1 con la quale, a soli ventiquattro
anni, Catalano aveva brillantemente esordito sul piano scientifico
dando prova dei suoi interessi storici che anticipavano quelli giuridici
(libertà religiosa, problematica dei concordati, art. 7 Cost. etc.) di
poco successivi. Sono studi ai quali Catalano resterà legato per tutta
la vita (la Legazia verrà ristampata nel 1973, unitamente ad un articolo
sulle sue origini – 1088-1178 –2) e che continuerà a coltivare.
21 – Il contributo della dottrina cattolica per l’elaborazione dei principi di diritto internazionale
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Le regole per la vita moderna della comunità internazionale sono state scritte in ambienti religiosi e in ambienti laici. Esse hanno avuto un’elaborazione lunga e ricca di contributi diversi di grandi maestri del pensiero: da S. Agostino a Giovanni Paolo II, dal domenicano de Vitoria a Grozio, a de Vattel. Tutti avevano un obiettivo comune. La storia delle nazioni e degli Stati è stata scandita dalle guerre e dalla pace e ha previsto anche la guerra giusta che nell’epoca attuale si è portati a considerare superata. La storia ha giustificato il ricorso alle armi che è entrato nella normativa internazionale moderna ma sottoposto al rispetto di talune condizioni. Il diritto internazionale è il mezzo degno dell’uomo e dei popoli per evitare l’uso arbitrario della forza e per risolvere i contenziosi ma deve poter contare su un’autorità dotata di poteri efficaci. Rimangono molti interrogativi ma è certo che siamo obbligati a considerare l’argomento della guerra con una mentalità completamente nuova.
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22 – Chiesa, Stato e popolo nel Mezzoggiorno dei lumi
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Il volume si propone di analizzare la legislazione ecclesiastica emanata dai Borboni di Napoli e di Sicilia nel periodo compreso tra la riacquisizione dell’indipendenza politica e l’inizio della Rivoluzione francese. La lotta anticuriale connotò indubbiamente l’azione dei monarchi meridionali, assumendo tratti originali rispetto a numerose esperienze coeve. Il regalismo di Carlo III e Ferdinando IV fu particolarmente attento a tutelare la sovranità dello Stato, cercando contestualmente, però, di non conculcare, almeno in linea di principio, il carattere primario dell’ordinamento canonico: appare pressoché assente, invero, l’idea che tra i compiti del monarca rientrasse anche quello di promuovere una riforma interna della Chiesa cattolica, idea che contraddistinse, invece, il giuseppinismo ed il leopoldismo. Rimase ferma, comunque, la peculiare situazione della Sicilia, ove il privilegio della Legazia Apostolica attribuiva al sovrano una sorta di potestà diretta in spiritualibus.
Né può essere trascurata la presenza di disposizioni volte a dare attuazione pratica ai principii di uguaglianza formale e di libertà religiosa. Siffatte statuizioni normative denotano, almeno a nostro giudizio, che, al di là del giudizio, sovente assai severo, formulato dalla storiografia nei confronti dei Borboni di Napoli e di Sicilia, il giurisdizionalismo meridionale non fu del tutto insensibile alle esigenze di tutela dei diritti inalienabili della persona umana.
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23 – Patrimoni “Destinati” e Ordinamento Italiano
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Il volume offre una rilettura delle tormentate vicende del patrimonio ecclesiastico tra la legislazione eversiva ottocentesca e la sistemazione data alla materia dai Patti lateranensi e dal vigente Codice civile. L’obiettivo è puntato non tanto sugli enti ecclesiastici quanto sulle “destinazioni” patrimoniali.
Escluse, in via di principio, dal legislatore liberale, sostanzialmente ignorate dall’impianto normativo di cui al Concordato del ’29 e al Codice del ’42, le destinazioni patrimoniali si fanno comunque strada nell’ordinamento giuridico, e, più di recente, ricevono anche uno specifico riconoscimento normativo per effetto del novello art. 2645 ter del Codice civile. Ne risultano rafforzate le sempre più diffuse istanze di revisione complessiva del libro primo del Codice civile.
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24 – Il concetto giuridico di responsabilità
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Il lavoro intende evidenziare la specifica rilevanza della «responsabilità del fedele», nella sua duplice accezione di responsabilità-imputazione e responsabilità-impegno attivo. La dimensione giuridica della responsabilità vocazionale, in cui si sostanzia l’appartenenza alla Chiesa, realizza il carattere di impegno e di vincolo sacrale proprio del significato originario del termine. La prima accezione, invece, pur nella peculiarità che assume nel diritto canonico, è ascrivibile al modello di responsabilità giuridica comune anche agli altri rami del diritto. Le radici storiche, teologiche e filosofiche della responsabilità, e le attuali problematiche della categoria in ambito giuridico, costituiscono le premesse necessarie per lo specifico oggetto di questa ricerca finalizzato ad evidenziare il contributo peculiare all’analisi del concetto che può derivare dalla rilevanza della dimensione essenzialmente giuridica dell’appartenenza religiosa del fedele all’ordinamento canonico latino.
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25 – Rileggere i Maestri 2
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La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli è stata ed è una delle più importanti del nostro Paese. Non deve meravigliare pertanto che desideri ritrovarsi in un passato ancora recente quando i Maestri che qui si ricordano possono ancora essere onorati dai propri allievi che hanno avuto la fortuna e il privilegio di partecipare a quella tradizione.
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